Art. 32

Trasmissione di dati

In vigore dal 24 giu 2021
Trasmissione di dati 1.   Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del rispettivo programma Interreg entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/1060, a eccezione delle informazioni richieste nel paragrafo 2, lettera b), e nel paragrafo 3, del presente articolo, che devono essere trasmesse entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono ripartiti per obiettivo specifico e si riferiscono gli elementi seguenti: a) il numero di operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner capofila all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento; b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg. 3.   Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti: a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario; b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili; c) l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi; d) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all' di tale regolamento; e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali. 4.   I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 alla fine del mese precedente al mese di presentazione. 5.   L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul sito web di cui all', paragrafo 2.
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