Art. 32
Trasmissione di dati
In vigore dal 24 giu 2021
Trasmissione di dati
1. Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del rispettivo programma Interreg entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/1060, a eccezione delle informazioni richieste nel paragrafo 2, lettera b), e nel paragrafo 3, del presente articolo, che devono essere trasmesse entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.
2. I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono ripartiti per obiettivo specifico e si riferiscono gli elementi seguenti:
a)
il numero di operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner capofila all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
b)
i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.
3. Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:
a)
le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
b)
l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
c)
l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
d)
gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all' di tale regolamento;
e)
il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.
4. I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 alla fine del mese precedente al mese di presentazione.
5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul sito web di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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