Art. 8

Indicatori

In vigore dal 24 giu 2021
Indicatori 1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell’allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. 3.   Conformemente all’obbligo di rendicontazione previsto all’articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell’allegato II. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   La Commissione valuta il modo in cui l’importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell’attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1058:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo