Art. 7

Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione

In vigore dal 24 giu 2021
Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione 1.   Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono: a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari; b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE; c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; d) un’impresa in difficoltà, quali definite all’, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali; e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti: i) nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo; f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità; g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare; h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto: i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: — ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’, punto 41, della direttiva 2012/27/UE; — ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’, punto 34, della direttiva 2012/27/UE; — investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso; ii) gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi; iii) gli investimenti in: — veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e — veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio. 2.   L’importo totale del sostegno dell’Unione agli investimenti dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato: a) per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 60 % dell’RNL medio dell’UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell’1,55 %; b) per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dell’1 %; c) per gli Stati membri il cui RNL pro capite è pari o superiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dello 0,2 %. 3.   Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento. Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018. 4.   Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall’autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione. 5.   Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell’edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili. 6.   I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
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