Art. 6

Ambito d’intervento del Fondo di coesione

In vigore dal 24 giu 2021
Ambito d’intervento del Fondo di coesione 1.   Il Fondo di coesione sostiene: a) gli investimenti a favore dell’ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’energia che presentano vantaggi per l’ambiente, con particolare attenzione per l’energia rinnovabile; b) gli investimenti nella TEN-T; c) l’assistenza tecnica; d) l’informazione, la comunicazione e gli studi. Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro. 2.   L’importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa è utilizzato per i progetti TEN-T.
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Ambito d’intervento del Fondo di coesione (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/1058) — Testo vigente | Portale Normativo