Art. 6
Ambito d’intervento del Fondo di coesione
In vigore dal 24 giu 2021
Ambito d’intervento del Fondo di coesione
1. Il Fondo di coesione sostiene:
a)
gli investimenti a favore dell’ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’energia che presentano vantaggi per l’ambiente, con particolare attenzione per l’energia rinnovabile;
b)
gli investimenti nella TEN-T;
c)
l’assistenza tecnica;
d)
l’informazione, la comunicazione e gli studi.
Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro.
2. L’importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa è utilizzato per i progetti TEN-T.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1058:oj#art-6