Art. 5

In vigore dal 11 giu 2021
Se le autorità competenti di Cabo Verde non adempiono all’obbligo di comunicazione di cui all’, paragrafi 3 e 4, entro i termini ivi stabiliti, la Commissione invia loro un sollecito nel quale chiede di presentare le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi. Se le autorità competenti di Cabo Verde non soddisfano tale richiesta entro il termine stabilito, la Commissione ha la facoltà di sospendere la deroga di cui al presente regolamento. Tali eventuali sospensioni non prorogano il periodo disposto dal presente regolamento e negli allegati I e II. Detta sospensione è notificata alle autorità competenti di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie C.
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