Art. 4

In vigore dal 11 giu 2021
La deroga è concessa alle seguenti condizioni. 1. Le autorità doganali di Cabo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’. 2. Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati recano la seguente menzione: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU)2021/966». 3. Le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine in applicazione del presente regolamento nonché le copie di detti documenti probatori. Tali relazioni sono comunicate alla Commissione sei mesi, 18 mesi e 30 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. 4. Contestualmente alle relazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate sulle misure da esse adottate al fine di: a) garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure; b) fornire la cooperazione amministrativa richiesta ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nel quadro dell’SPG. Le informazioni richieste che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare sono elencate all’allegato III.
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