Art. 1

In vigore dal 11 giu 2021
In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti di cui agli allegati I e II ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Cabo Verde a norma degli del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/966 — Testo vigente | Portale Normativo