Art. 10
Specifiche tecniche relative ai mezzi e metodi di identificazione
In vigore dal 10 giu 2021
Specifiche tecniche relative ai mezzi e metodi di identificazione
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire l’unicità del codice indicato dai transponder utilizzati negli identificatori elettronici, come i transponder iniettabili, i marchi auricolari elettronici o le fasce per pastorale elettroniche, ai fini dell’identificazione degli equini nati nell’Unione o immessi in libera pratica nell’Unione dopo essere entrati da un paese terzo.
2. Gli identificatori elettronici sono conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, parte 1.
3. I marchi auricolari e le fasce per pastorale sono conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, parte 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:963:oj#art-10