Art. 10 · Specifiche tecniche relative ai mezzi e metodi di identificazione

Art. 10

Specifiche tecniche relative ai mezzi e metodi di identificazione

In vigore dal 10 giu 2021
Specifiche tecniche relative ai mezzi e metodi di identificazione 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire l’unicità del codice indicato dai transponder utilizzati negli identificatori elettronici, come i transponder iniettabili, i marchi auricolari elettronici o le fasce per pastorale elettroniche, ai fini dell’identificazione degli equini nati nell’Unione o immessi in libera pratica nell’Unione dopo essere entrati da un paese terzo. 2.   Gli identificatori elettronici sono conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, parte 1. 3.   I marchi auricolari e le fasce per pastorale sono conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, parte 2.
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