Art. 9

Termini e obblighi per la registrazione degli equini nella base dati informatizzata

In vigore dal 10 giu 2021
Termini e obblighi per la registrazione degli equini nella base dati informatizzata Gli operatori di equini garantiscono la trasmissione all’autorità competente delle informazioni richieste conformemente all’articolo 64, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 entro un termine stabilito dall’autorità competente, che non supera i sette giorni dalla data in cui l’equino è stato registrato conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2016/429 come abitualmente residente nello stabilimento dell’operatore.
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