Art. 50
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 9 giu 2021
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Fatto salvo l', paragrafo 8, del presente regolamento, i regolamenti (CE, Euratom) n. 480/2009 e (UE) 2017/1601 sono abrogati con effetto dal 1o agosto 2021, mentre la decisione n. 466/2014/UE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2022. La dotazione finanziaria dello strumento finanzia la dotazione delle garanzie di bilancio autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/1601 e delle garanzie e dell'assistenza finanziaria autorizzate a norma degli atti di base la cui dotazione è disciplinata dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009. La dotazione per tali garanzie e per l'assistenza finanziaria ai beneficiari di cui al pertinente allegato del regolamento IPA III è finanziata da tale regolamento.
2. La dotazione finanziaria dello strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il presente regolamento e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE, Euratom) n. 480/2009, (UE) n. 230/2014, (UE) n. 232/2014, (UE) n. 233/2014, (UE) n. 234/2014, (UE) n. 235/2014, (UE) n. 236/2014, (Euratom) n. 237/2014 e (UE) 2017/1601 e decisione n. 466/2014/UE.
3. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire le spese relative alla preparazione di futuri regolamenti ad esso relativi.
4. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all', paragrafo 1, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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