Art. 49
Modifiche della decisione n. 466/2014/UE
In vigore dal 9 giu 2021
Modifiche della decisione n. 466/2014/UE
La decisione n. 466/2014/UE è così modificata:
1)
all', il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2021.»;
2.
all', il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.»;
3.
nell'allegato I, i tre paragrafi del punto D sono sostituiti dal testo seguente:
«Nell'ambito del massimale fisso globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare importi all'interno delle regioni e tra le regioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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