Art. 49

Modifiche della decisione n. 466/2014/UE

In vigore dal 9 giu 2021
Modifiche della decisione n. 466/2014/UE La decisione n. 466/2014/UE è così modificata: 1) all', il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2021.»; 2. all', il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.»; 3. nell'allegato I, i tre paragrafi del punto D sono sostituiti dal testo seguente: «Nell'ambito del massimale fisso globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare importi all'interno delle regioni e tra le regioni.».
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Modifiche della decisione n. 466/2014/UE (Art. 49 Regolamento (UE) 2021/947) — Testo vigente | Portale Normativo