Art. 2

Condizioni per la richiesta, da parte dell’autorità di risoluzione, di includere la clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività

In vigore dal 31 mag 2021
Condizioni per la richiesta, da parte dell’autorità di risoluzione, di includere la clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività 1.   L’autorità di risoluzione richiede l’inclusione, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, della clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE qualora sia giunta alla conclusione, sulla base della notifica dell’ente o dell’entità, che nessuna delle condizioni di impraticabilità notificate e di cui all’ del presente regolamento è soddisfatta e purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’importo nominale della passività creata dall’accordo o dallo strumento pertinente è pari o superiore a 20 milioni di EUR; b) la durata residua dell’accordo o dello strumento è pari o superiore a sei mesi. 2.   Ove necessario per assicurare la possibilità di risoluzione, l’autorità di risoluzione può richiedere l’inclusione, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, della clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE qualora sia giunta alla conclusione, sulla base della notifica dell’ente o dell’entità, che nessuna delle condizioni di impraticabilità notificate e di cui all’ del presente regolamento è soddisfatta e purché nessuna delle condizioni elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), sia soddisfatta. Nel valutare se l’inclusione della clausola contrattuale sia necessaria per assicurare la possibilità di risoluzione a norma del primo comma, l’autorità di risoluzione tiene conto in particolare di almeno uno dei seguenti elementi: a) l’importo e il tipo di accordo o strumento; b) la possibilità di applicare strumenti di risoluzione; c) la credibilità dell’uso degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle eventuali azioni delle autorità di paesi terzi; d) il rango della passività nella procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale; e) la scadenza della passività e la natura rotativa del contratto.
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