Art. 1
Condizioni che renderebbero impraticabile l’inclusione della clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività
In vigore dal 31 mag 2021
Condizioni che renderebbero impraticabile l’inclusione della clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività
1. Le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, di tale direttiva, sono le seguenti:
a)
l’inclusione della clausola contrattuale costituirebbe una violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo che disciplinano la passività;
b)
l’inclusione della clausola contrattuale sarebbe contraria a un’istruzione esplicita e vincolante impartita da un’autorità di un paese terzo;
c)
la passività deriva da strumenti o accordi conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che l’ente o l’entità non ha la possibilità di modificare;
d)
la passività è disciplinata da clausole contrattuali che l’ente o l’entità deve accettare per poter partecipare o utilizzare i servizi di un organismo non dell’Unione e che l’ente o l’entità non ha la possibilità di modificare;
e)
la passività è dovuta a un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, e riguarda la fornitura di beni o servizi che, pur non essendo essenziali, sono utilizzati per il funzionamento operativo quotidiano dell’ente o dell’entità e l’ente o l’entità non ha la possibilità di modificare i termini dell’accordo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si ritiene che un ente o un’entità non abbia la possibilità di modificare lo strumento, l’accordo o le clausole contrattuali se lo strumento, l’accordo o le clausole contrattuali possono essere conclusi solo alle condizioni stabilite dalla controparte o dalle controparti o dai termini o protocolli standard applicabili.
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