Art. 3
Termine ragionevole per la richiesta, da parte dell’autorità di risoluzione, di includere una clausola contrattuale
In vigore dal 31 mag 2021
Termine ragionevole per la richiesta, da parte dell’autorità di risoluzione, di includere una clausola contrattuale
1. Il termine ragionevole di cui all’articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE è tre mesi a decorrere dal giorno in cui l’autorità di risoluzione riceve la notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva.
2. Se la notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE è incompleta, l’autorità di risoluzione indica all’ente o all’entità notificante le informazioni mancanti. Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dalla trasmissione di tutte le informazioni mancanti.
3. Fino al 6 ottobre 2022, se la notifica è complessa, l’autorità di risoluzione può prorogare di sei mesi il termine di cui al paragrafo 1.
A partire dal 7 ottobre 2022, se la notifica è complessa, l’autorità di risoluzione può prorogare di tre mesi il termine di cui al paragrafo 1.
4. L’autorità di risoluzione informa l’ente o l’entità notificante della proroga e delle relative motivazioni.
Storico versioni
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