Art. 18

Accesso al finanziamento nell’abito del programma

In vigore dal 20 mag 2021
Accesso al finanziamento nell’abito del programma I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno Stato membro, o in un paese e territorio d’oltremare o in un paese terzo associato al programma nonché le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell’ambito del programma. Nel caso delle attività di volontariato cui agli , l’organizzazione partecipante, come prerequisito, deve ottenere il marchio di qualità per ricevere finanziamenti nell’ambito del programma. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all’, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti. Di norma, la domanda di sovvenzione è presentata all’agenzia nazionale del paese in cui ha sede il soggetto, l’organizzazione o la persona fisica.
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Accesso al finanziamento nell’abito del programma (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/888) — Testo vigente | Portale Normativo