Art. 16
Inclusione dei giovani con minori opportunità
In vigore dal 20 mag 2021
Inclusione dei giovani con minori opportunità
1. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma provvedono affinché si adottino misure specifiche ed efficaci per promuovere l’inclusione sociale e pari condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.
2. Entro il 9 dicembre 2021, la Commissione elabora un quadro di misure per l’inclusione volto ad aumentare i tassi di partecipazione delle persone con minori opportunità nonché orientamenti per l’attuazione di tali misure. Tali orientamenti sono aggiornati, se necessario, nel corso della durata del programma. Sulla base del quadro delle misure per l’inclusione, e con particolare attenzione alle sfide specifiche in materia di accesso al programma nei contesti nazionali, sono elaborati piani d’azione per l’inclusione che costituiscono parte integrante dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali. La Commissione sorveglia regolarmente l’attuazione di tali piani d’azione per l’inclusione.
3. La Commissione provvede, se del caso e salvaguardando la sana gestione finanziaria, alla predisposizione di misure di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, per agevolare la partecipazione dei giovani con minori opportunità al programma. Il livello del sostegno è basato su criteri oggettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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