Art. 15

Partecipazione delle persone fisiche

In vigore dal 20 mag 2021
Partecipazione delle persone fisiche 1.   I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario di cui all’ , tra 17 e 35 anni, che desiderano partecipare al programma si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. 2.   Al momento di iniziare un’attività di volontariato o un progetto di solidarietà nell’ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà» un partecipante ha almeno 18 anni e non più di 30. Al momento di iniziare un’attività di volontariato nell’ambito corpo volontario europeo di cui all’, un partecipante ha almeno 18 anni e non più di 35.
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Partecipazione delle persone fisiche (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/888) — Testo vigente | Portale Normativo