Art. 14
Valutazione
In vigore dal 10 mag 2021
Valutazione
1. Le valutazioni del programma Euratom sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma Euratom, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.
2. La valutazione intermedia del programma Euratom è effettuata, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione di tale programma e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione e costituisce la base per adeguare l'attuazione del programma o per riesaminarlo, a seconda del caso. Il programma Euratom è valutato in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto della Comunità.
3. Al termine dell'attuazione del programma Euratom e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all', la Commissione effettua una valutazione finale di tale programma. Quest'ultima comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione.
4. La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:765:oj#art-14