Art. 13

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

In vigore dal 10 mag 2021
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento 1.   I destinatari dei finanziamenti del programma Euratom rendono nota l'origine di tali fondi e garantiscono la visibilità dei finanziamenti della Comunità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma Euratom, sulle azioni svolte a titolo del programma Euratom e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte. 3.   La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma Euratom, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto di tale programma. 4.   Le risorse finanziarie destinate al programma Euratom contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'.
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