Art. 14 · Valutazione

Art. 14

Valutazione

In vigore dal 10 mag 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni del programma Euratom sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma Euratom, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione. 2.   La valutazione intermedia del programma Euratom è effettuata, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione di tale programma e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione e costituisce la base per adeguare l'attuazione del programma o per riesaminarlo, a seconda del caso. Il programma Euratom è valutato in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto della Comunità. 3.   Al termine dell'attuazione del programma Euratom e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all', la Commissione effettua una valutazione finale di tale programma. Quest'ultima comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione. 4.   La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:765:oj#art-14