Art. 3

Politica in materia di integrità dei dati

In vigore dal 6 mag 2021
Politica in materia di integrità dei dati I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono documentati nella politica in materia di integrità dei dati, che contiene: a) l’indicazione del rischio di manipolazione dell’indice di riferimento; b) la descrizione generale dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci, in particolare della loro conformità ai requisiti di cui all’; c) la descrizione generale della formazione dei dipendenti dell’amministratore coinvolti nel funzionamento dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci di cui all’; d) il nome e i dati di contatto delle persone responsabili dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci.
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Politica in materia di integrità dei dati (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/1351) — Testo vigente | Portale Normativo