Art. 2

Formazione

In vigore dal 6 mag 2021
Formazione 4.   I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono operati da dipendenti dell’amministratore adeguatamente e periodicamente formati per: a) individuare e identificare eventuali dati sospetti che potrebbero essere il risultato di manipolazioni o tentativi di manipolazione dell’indice di riferimento; b) segnalare tempestivamente quanto scoperto alla propria linea gerarchica interna. 5.   Nel determinare il contenuto della formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’amministratore tiene conto della natura, della complessità e del rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
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