Art. 1
Sistemi adeguati e controlli efficaci
In vigore dal 6 mag 2021
Sistemi adeguati e controlli efficaci
1. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono:
a)
appropriati e proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento in questione;
b)
riesaminati periodicamente, e almeno una volta all’anno, e aggiornati ove necessario per garantire che continuino a essere conformi alla lettera a);
c)
documentati per iscritto in modo chiaro e comprensibile, compresi eventuali loro modifiche o aggiornamenti.
Ai fini del primo comma, lettera a), l’amministratore valuta periodicamente e almeno una volta all’anno il rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito, tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
le operazioni previste necessarie per fornire l’indice di riferimento;
b)
l’origine potenziale, la natura, la specificità e la gravità del rischio di manipolazione;
c)
le misure previste per affrontare il rischio di manipolazione, comprese le garanzie, le misure di sicurezza e le procedure interne.
2. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono, in misura adeguata alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito, tutti i seguenti elementi:
a)
un software in grado di effettuare la lettura, la riproduzione e l’analisi automatizzate differite dei dati;
b)
l’analisi umana ai fini dell’individuazione e dell’identificazione di comportamenti che possono comportare manipolazioni o tentativi di manipolazione di un indice di riferimento.
3. Gli amministratori forniscono all’autorità competente, su sua richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e dimostrano l’adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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