Art. 8

In vigore dal 4 mag 2021
1.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alle citate disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, atti a garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate. 2.   In deroga all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, tali controlli sulle operazioni di vendemmia verde sono effettuati entro il 15 settembre 2021.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2021/725 — Testo vigente | Portale Normativo