Art. 10

In vigore dal 4 mag 2021
In deroga all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare a tempo debito i controlli in loco nell’anno civile 2021, gli Stati membri possono decidere di sostituire in tutto o in parte i controlli in loco con controlli amministrativi o mediante il ricorso a prove pertinenti, quali fotografie geolocalizzate, conversazioni video o altre prove in formato elettronico.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2021/725 — Testo vigente | Portale Normativo