Art. 3
In vigore dal 4 mag 2021
1. Se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco, rispettivamente nell’anno di domanda 2021 o nell’anno civile 2021, conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 30 a 33, all’articolo 35, all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 50, paragrafo 5, all’articolo 52, paragrafo 2, all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di applicare le norme previste rispettivamente ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.
2. In deroga all’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:
a)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie;
b)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo;
c)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;
d)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori;
e)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo;
f)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori;
g)
il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;
h)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone.
Gli Stati membri che, a norma dell’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi nel presente paragrafo, portandole all’1 %.
3. In deroga all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:
a)
il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;
b)
l’1 %:
i)
di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;
ii)
oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (16) non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
c)
il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
La percentuale di controllo di cui al primo comma, lettera a), copre nel contempo almeno il 3 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
4. In deroga all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:
a)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;
b)
il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva.
Per quanto riguarda la percentuale di controllo di cui al il primo comma, lettera a), per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.
5. In deroga all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e copre almeno il 3 % degli animali.
6. In deroga all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicata nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno di domanda 2022.
7. In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati almeno sul 3 % dei beneficiari interessati.
8. In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa è svolta almeno sul 10 % della superficie.
9. In deroga all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 %.
10. In deroga all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicata nell’anno civile 2021 e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno civile 2022.
11. In deroga all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno civile 2021 la percentuale di controllo relativa ai controlli ex post è pari ad almeno lo 0,6 %.
12. In deroga all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale minima di controlli per la condizionalità è pari allo 0,5 %.
13. In deroga all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l’aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno di domanda 2022.
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