Art. 13
Gruppo di esperti
In vigore dal 30 apr 2021
Gruppo di esperti
La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I compiti del gruppo di esperti formale consistono nel fornire alla Commissione consulenza e pareri in merito alla comparabilità, affidabilità e completezza delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, all’approntamento di misure volte a rendere i dati più comparabili e affidabili nonché all’emissione di pareri annuali sull’adeguatezza dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica presentati dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Il gruppo di esperti formale è iscritto nel registro dei gruppi di esperti della Commissione, e viene assicurata la trasparenza della sua composizione e dei suoi lavori.
Storico versioni
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