Art. 15

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 apr 2021
Disposizioni transitorie Per eseguire il calcolo di cui all’, ogni Stato membro, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, fornisce alla Commissione le previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a partire dal 2021 e fino all’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. Negli anni 2021 e 2022, gli Stati membri possono fornire le rispettive previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati calcolati in conformità della direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), e della metodologia di cui, alla decisione 2005/270/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione (15), in particolare all’.
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Disposizioni transitorie (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/770) — Testo vigente | Portale Normativo