Art. 11

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

In vigore dal 30 apr 2021
Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente 1.   Per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell’iscrizione degli importi seguenti: a) gli importi di cui all’; b) gli importi risultanti dal calcolo di cui all’, paragrafo 1, al momento specificato all’, paragrafo 2, terzo comma; c) gli importi risultanti dagli adeguamenti particolari di cui all’, paragrafo 3; d) gli importi risultanti dall’omessa comunicazione di dati, come richiesto dal presente regolamento, da parte di uno Stato membro, attribuibile a quest’ultimo. Ai fini di cui al primo comma, lettera d), gli interessi sugli adeguamenti risultanti dalle rettifiche eseguite a causa dell’omessa comunicazione di dati da parte di uno Stato membro sono calcolati a partire dal primo giorno lavorativo del mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine stabilito dalla Commissione. Uno Stato membro è dispensato dall’obbligo di versare interessi nel caso dell’omissione di cui alla lettera d), se tale omissione è dovuta a cause di forza maggiore o ad altri motivi che non possono essere attribuiti allo Stato membro interessato. Le controversie tra uno Stato membro e la Commissione in merito alla possibilità di attribuire allo Stato membro la presunta omissione di cui alla lettera d) del presente paragrafo, sono risolte mediante il riesame di cui all’, paragrafo 4. 2.   Qualora uno Stato membro avvii il riesame di cui all’, paragrafo 4, gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data specificata dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3. 3.   Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR. 4.   Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. 5.   Per il pagamento degli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo i applica, mutatis mutandis, l’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
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Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/770) — Testo vigente | Portale Normativo