Art. 2

Misure di controllo e di supervisione

In vigore dal 30 apr 2021
Misure di controllo e di supervisione 1.   Le risorse proprie di cui all’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché siano messe a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. 3.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino le risorse proprie tradizionali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053: a) gli Stati membri effettuano le verifiche e le indagini riguardanti l’accertamento e la messa a disposizione di dette risorse proprie; b) gli Stati membri procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. La Commissione può chiedere altresì che le siano trasmessi determinati documenti; c) gli Stati membri associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che effettuano. Ove la Commissione sia associata a un controllo, essa ha accesso, nella misura necessaria ai fini dell’applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l’accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti; d) la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i controlli di cui alla lettera c). Gli Stati membri agevolano tali controlli. 4.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sull’ IVA di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, i controlli della Commissione sono effettuati insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Nel corso di tali controlli la Commissione si accerta, in particolare, che siano state eseguite correttamente le operazioni di calcolo del totale netto dell’IVA riscossa. Conferma altresì che i dati utilizzati siano adeguati e che i calcoli effettuati per determinare l’ammontare delle risorse proprie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 siano conformi a tale regolamento. 5.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, la Commissione ha accesso ai documenti riguardanti le procedure e i dati di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e alla decisione 2005/270/CE della Commissione (9). I controlli della Commissione sono effettuati insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Nel corso di tali controlli la Commissione si accerta che siano state eseguite correttamente le operazioni di calcolo del peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. 6.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053: a) la Commissione verifica ogni anno che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati fornitile, insieme con lo Stato membro interessato, specialmente nei casi segnalati dal gruppo di esperti di cui all’ del regolamento (UE) 2019/516; in tale contesto, se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, in singoli casi la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone; b) la Commissione ha inoltre accesso ai documenti riguardanti le fonti e i metodi di cui all’ del regolamento (UE) 2019/516. 7.   Le misure di controllo e di supervisione di cui al presente articolo non ostano: a) ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione di loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali; b) alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); c) ai controlli organizzati a norma dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE. 8.   Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi da 3 a 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie, o di mettere tali documenti o relazioni a sua disposizione.
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