Art. 1
Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio
In vigore dal 30 apr 2021
Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio
1. Ai fini dell’applicazione dell’ della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, il saldo di un dato esercizio consiste nella differenza tra il totale delle entrate riscosse per quell’esercizio e l’importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell’esercizio, più l’importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio riportati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»).
Tale differenza è aumentata o diminuita dell’importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi precedenti e riportati all’esercizio in corso. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:
a)
gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell’euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio a norma dell’articolo 12, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;
b)
il saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio verificatisi nel corso dell’esercizio.
2. Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie riscosse per l’intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l’esercizio successivo o di un bilancio rettificativo per l’esercizio in corso.
Storico versioni
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