Art. 4

Preparazione e gestione dei controlli

In vigore dal 30 apr 2021
Preparazione e gestione dei controlli 1.   In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato. 2.   I controlli sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, gli agenti autorizzati prendono i contatti necessari con le competenti autorità degli Stati membri. 3.   Per i controlli ai quali la Commissione è associata, l’organizzazione dei lavori e le relazioni con i servizi coinvolti nel controllo sono affidate al servizio scelto dallo Stato membro interessato. 4.   I controlli in loco relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all’, paragrafo 3, lettera d), sono effettuati dagli agenti delegati. Ai fini dell’organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari designati dallo Stato membro interessato. Per questo tipo di controllo, il mandato è contenuto in un documento nel quale sono indicati l’oggetto e lo scopo del controllo stesso. 5.   Gli Stati membri assicurano che i servizi o le agenzie responsabili del calcolo, dell’accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai relativi controlli prestino agli agenti delegati l’assistenza necessaria per l’esercizio del loro mandato. Ai fini dei controlli in loco relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all’, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l’identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e prestano agli agenti delegati tutta l’assistenza necessaria per l’esercizio del loro mandato. 6.   I risultati dei controlli ai sensi dell’, ad eccezione di quelli effettuati dagli Stati membri, sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro interessato, mediante opportune modalità. Lo Stato membro presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro interessato può rifiutarsi di rispondere alla richiesta della Commissione mediante una comunicazione in cui indica i motivi che glielo impediscono. I risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti le risorse proprie di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sono presentati a tutti gli Stati membri. Nel caso in cui i controlli in loco, o gli altri controlli in cui sia associata la Commissione, se i controlli sono relativi delle risorse proprie tradizionali, mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o nelle dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o una dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o nella nuova dichiarazione, mediante opportune note.
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