Art. 12

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 29 apr 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’ figurano nell’allegato II. 2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. 3.   La Commissione riferisce annualmente sulla performance del programma al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della sua relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e sulla lotta contro la frode. Nell’ambito delle discussioni in materia, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni per il programma di lavoro annuale. La Commissione tiene debitamente conto di tali raccomandazioni. 4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
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