Art. 13

Valutazione

In vigore dal 29 apr 2021
Valutazione 1.   Nel condurre le valutazioni, la Commissione assicura che le stesse siano condotte in maniera indipendente, obiettiva e tempestiva e che i valutatori svolgano il proprio lavoro senza subire alcun tentativo di influenza. 2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del programma. 3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. 4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti e le pubblica sul sito web della Commissione.
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