Art. 10

Soggetti ammissibili

In vigore dal 29 apr 2021
Soggetti ammissibili 1.   Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Sono ammessi nell’ambito del programma i soggetti seguenti: a) le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’ e che sono stabilite in: i) uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; oppure ii) un paese terzo associato al programma; oppure iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3; b) gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in: i) uno Stato membro; oppure ii) un paese terzo associato al programma; oppure iii) un paese terzo elencato in un programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3; c) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali. 3.   I soggetti di cui al paragrafo 2, stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, sono eccezionalmente ammessi nell’ambito del programma ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. In linea di principio, tali soggetti dovrebbero sostenere i costi di partecipazione, salvo in casi che devono essere debitamente giustificati nel programma di lavoro.
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