Art. 8

Cofinanziamento

In vigore dal 29 apr 2021
Cofinanziamento Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera l’80 % dei costi ammissibili. I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, che sono definiti nei programmi di lavoro di cui all’, e tali finanziamenti non superano il 90 % dei costi ammissibili.
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