Art. 23
Valutazione
In vigore dal 29 apr 2021
Valutazione
Entro il 7 giugno 2024, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, compresi:
a)
il funzionamento e l’efficacia dei meccanismi di salvaguardia, in particolare di quelli previsti dall’, paragrafo 4, dall’, paragrafo 3 e dagli articoli da 7 a 11;
b)
l’impatto dell’applicazione del presente regolamento sui diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e
c)
il contributo del presente regolamento alla protezione della sicurezza pubblica.
Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la redazione della relazione.
La Commissione valuta inoltre la necessità e la fattibilità dell’istituzione di una piattaforma europea sui contenuti terroristici online per facilitare la comunicazione e la cooperazione a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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