Art. 21
Monitoraggio
In vigore dal 29 apr 2021
Monitoraggio
1. Gli Stati membri raccolgono dalle loro autorità competenti e dai prestatori di servizi di hosting soggetti alla loro giurisdizione informazioni concernenti le azioni intraprese a norma del presente regolamento nell’anno civile precedente e le trasmettono alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo. Tali informazioni riguardano:
a)
il numero di ordini di rimozione emessi, il numero di elementi integranti contenuti terroristici che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, nonché le tempistiche di rimozione e disabilitazione;
b)
le misure specifiche adottate a norma dell’, compresa la quantità di elementi integranti contenuti terroristici che è stata rimossa o il cui accesso è stato disabilitato, nonché le tempistiche della rimozione e della disabilitazione;
c)
il numero di richieste di accesso emesse dalle autorità competenti riguardanti i contenuti conservati dai prestatori di servizi di hosting a norma dell’;
d)
il numero di procedimenti di reclamo avviati e le azioni intraprese dai prestatori di servizi di hosting a norma dell’;
e)
il numero di procedimenti di controllo amministrativo o giurisdizionale avviati e le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale.
2. Entro il 7 giugno 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce gli indicatori e i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e gli altri elementi di prova necessari, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad adottare ai fini della raccolta e dell’analisi dei dati e di altri elementi di prova per monitorare i progressi e valutare il presente regolamento, in applicazione dell’.
Storico versioni
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