Art. 23 · Valutazione

Art. 23

Valutazione

In vigore dal 29 apr 2021
Valutazione Entro il 7 giugno 2024, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, compresi: a) il funzionamento e l’efficacia dei meccanismi di salvaguardia, in particolare di quelli previsti dall’, paragrafo 4, dall’, paragrafo 3 e dagli articoli da 7 a 11; b) l’impatto dell’applicazione del presente regolamento sui diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e c) il contributo del presente regolamento alla protezione della sicurezza pubblica. Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la redazione della relazione. La Commissione valuta inoltre la necessità e la fattibilità dell’istituzione di una piattaforma europea sui contenuti terroristici online per facilitare la comunicazione e la cooperazione a norma del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:784:oj#art-23