Art. 15

Costi indiretti

In vigore dal 29 apr 2021
Costi indiretti 1.   In deroga all’articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili dell’azione, a esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e del sostegno a terzi, nonché dei costi unitari o delle somme forfettarie comprensivi dei costi indiretti. 2.   I costi indiretti ammissibili possono essere determinati secondo le consuete prassi contabili del destinatario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali prassi siano accettate dalle autorità nazionali in relazione ad attività analoghe nel settore della difesa, a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario, e che siano state comunicate alla Commissione dal destinatario.
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