Art. 14

Capacità finanziaria

In vigore dal 29 apr 2021
Capacità finanziaria 1.   In deroga all’articolo 198, paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata unicamente la capacità finanziaria di un coordinatore e solo qualora il finanziamento dell’Unione richiesto è di almeno 500 000 EUR. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria di uno dei richiedenti o del coordinatore, la Commissione verifica anche la capacità finanziaria di tutti i richiedenti e dei coordinatori qualora il finanziamento dell’Unione richiesto sia inferiore a 500 000 EUR. 2.   Non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita dalle autorità competenti degli Stati membri; 3.   Se la capacità finanziaria del coordinatore è strutturalmente garantita da un altro soggetto giuridico, la capacità finanziaria di tale altro soggetto giuridico è a sua volta verificata.
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