Art. 17

Appalti pre-commerciali

In vigore dal 29 apr 2021
Appalti pre-commerciali 1.   L’Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l’attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (26) e 2014/25/UE (27) del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente servizi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa o coordinano le proprie procedure di appalto. 2.   Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1: a) sono conformi al presente regolamento; b) possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura («m ultiple sourcing»); c) prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interesse.
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Appalti pre-commerciali (Art. 17 Regolamento (UE) 2021/697) — Testo vigente | Portale Normativo