Art. 17
Appalti pre-commerciali
In vigore dal 29 apr 2021
Appalti pre-commerciali
1. L’Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l’attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (26) e 2014/25/UE (27) del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente servizi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa o coordinano le proprie procedure di appalto.
2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1:
a)
sono conformi al presente regolamento;
b)
possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura («m
ultiple sourcing»);
c)
prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interesse.
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