Art. 68
Partecipanti e autorità competenti GOVSATCOM
In vigore dal 28 apr 2021
Partecipanti e autorità competenti GOVSATCOM
1. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti GOVSATCOM nella misura in cui autorizzano gli utenti GOVSATCOM o forniscono capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.
Laddove il Consiglio, la Commissione o il SEAE autorizzino gli utenti GOVSATCOM o forniscano capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra sul territorio di uno Stato membro, tale autorizzazione o fornitura non è in contrasto con le disposizioni in materia di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale dello Stato membro in questione.
2. Le agenzie dell’Unione possono diventare partecipanti GOVSATCOM solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l’agenzia interessata e l’istituzione dell’Unione responsabile della sua vigilanza.
3. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti GOVSATCOM in conformità dell’.
4. Ciascun partecipante GOVSATCOM designa un’autorità competente GOVSATCOM.
5. Un’autorità competente GOVSATCOM garantisce che:
a)
i servizi siano utilizzati conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;
b)
i diritti di accesso per gli utenti GOVSATCOM siano determinati e gestiti;
c)
le apparecchiature degli utenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;
d)
è istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell’ambito di tale componente.
Storico versioni
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