Art. 108

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 28 apr 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’. 3.   L’Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel suo ambito di competenza. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti di cui all’. Tali attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
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