Art. 47

L’Apripista

In vigore dal 28 apr 2021
L’Apripista 1.   L’Apripista eroga sovvenzioni a progetti all’avanguardia ad alto rischio, realizzati da consorzi o singoli beneficiari, miranti a sviluppare innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. Tale strumento fornisce sostegno nelle prime fasi di ricerca e sviluppo in ambito scientifico, tecnologico o delle tecnologie a contenuto estremamente avanzato, compresi la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia. L’Apripista è attuato principalmente attraverso un invito permanente a presentare proposte basate su un approccio ascendente con scadenze intermedie annuali periodiche e prevede altresì sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato a soluzioni tecnologiche avanzate. 2.   Le attività di transizione dell’Apripista devono aiutare tutti i tipi di ricercatori e innovatori lungo il percorso dello sviluppo commerciale nell’Unione — come le attività dimostrative e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi aziendali — e sostenere la creazione di spin-off e start-up. La pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte per le attività di transizione dell’Apripista sono determinati tenendo conto degli obiettivi e del bilancio fissati nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato. Possono essere concesse sovvenzioni supplementari per un importo fisso non superiore a 50 000 EUR a ciascuna proposta già selezionata nell’ambito dell’Apripista e, se del caso, alle attività di transizione dell’Apripista, mediante un invito a presentare proposte per la realizzazione di attività complementari, comprese azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio, come la valutazione di possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o lo sviluppo di un piano operativo. Il comitato di programma istituito nell’ambito del programma specifico è informato di tali casi. 3.   All’Apripista si applicano i criteri di attribuzione di cui all’.
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