Art. 28

Criteri di attribuzione e selezione

In vigore dal 28 apr 2021
Criteri di attribuzione e selezione 1.   Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione: a) eccellenza; b) impatto; c) qualità ed efficienza dell’attuazione. 2.   Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a). 3.   Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1, compresi eventuali coefficienti di ponderazione, punteggi minimi e, se del caso, norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio, tenendo conto degli obiettivi dell’invito a presentare proposte. Le condizioni per il trattamento delle proposte con parità di punteggio possono comprendere, senza limitarvisi, i seguenti criteri: PMI, genere e diversità geografica. 4.   La Commissione e gli altri organismi di finanziamento tengono conto della possibilità di una procedura di presentazione e di valutazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime possono essere valutate durante la prima fase di valutazione in base a uno o più dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1.
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