Art. 48

L’Acceleratore

In vigore dal 28 apr 2021
L’Acceleratore 1.   L’Acceleratore mira a sostenere essenzialmente l’innovazione creatrice di mercati. Esso sostiene solo i singoli beneficiari e fornisce principalmente finanziamenti misti. A determinate condizioni può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio. L’Acceleratore fornisce i seguenti tipi di sostegno: a) sostegno finanziario misto alle PMI — comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario; b) sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione — da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente — e che mirano a espandersi successivamente; c) sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni. Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni è concesso a titolo dell’Acceleratore soltanto alle seguenti condizioni cumulative: a) il progetto include informazioni sulle capacità e la volontà di espansione del richiedente; b) il beneficiario è una start-up o una PMI; c) il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dell’Acceleratore è concesso solo una volta a un beneficiario durante il periodo di attuazione del programma per un massimo di 2,5 milioni di EUR. 2.   Il beneficiario dell’Acceleratore è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione che intenda espandere la propria attività, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo di quest’ultimo, da una o più persone fisiche o soggetti giuridici che intendano creare o sostenere tale beneficiario. In quest’ultimo caso, l’accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario. 3.   Un’unica decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI. 4.   Le proposte sono valutate sulla base del merito di ciascuna da esperti esterni indipendenti e sono selezionate per i finanziamenti mediante un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli , fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo. 5.   Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione: a) eccellenza; b) impatto; c) livello di rischio dell’azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell’attuazione nonché necessità di sostegno dell’Unione. 6.   Con l’accordo dei richiedenti interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano il programma (incluse le CCI dell’EIT) possono sottoporre direttamente a una valutazione sulla base del criterio di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettera c), una proposta di azione di innovazione e diffusione sul mercato che soddisfa già i criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: a) la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020, dal programma o, previa fase esplorativa pilota da lanciare nel quadro del primo programma di lavoro, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere. Nel programma specifico sono stabilite disposizioni dettagliate di cui all’, paragrafo 2, lettera a); b) la proposta si basa sul riesame di un progetto che sia stato eseguito negli ultimi due anni che valuta l’eccellenza e l’impatto della proposta ed è soggetta alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro. 7.   Può essere attribuito un marchio di eccellenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione; b) la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b); c) l’attività sarebbe ammissibile nell’ambito di un’azione di innovazione. 8.   Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dell’Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l’innovazione sul mercato. Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tale rifiuto. 9.   La componente del sostegno dell’Acceleratore costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell’azione selezionata di innovazione. 10.   Le condizioni di attuazione delle componenti del sostegno dell’Acceleratore costituite da capitale e contributo rimborsabile sono indicate nella decisione (UE) 2021/764. 11.   Il contratto relativo all’azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell’Acceleratore corrispondenti. In caso di finanziamento misto del CEI, le attività corrispondenti a un’azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell’anticipo rimborsabile può essere versato prima dell’attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L’attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento di tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto. 12.   Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non sono raggiunte, l’azione è sospesa, modificata oppure, ove debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato, specialmente nell’Unione, non possa essere realizzata. In casi eccezionali e su parere del comitato CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno dell’Acceleratore, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.
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