Art. 25

Inviti congiunti a presentare proposte

In vigore dal 28 apr 2021
Inviti congiunti a presentare proposte La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con: a) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni o agenzie scientifiche e tecnologiche; b) le organizzazioni internazionali; c) i soggetti giuridici senza scopo di lucro. Nel caso di un invito congiunto a presentare proposte, i richiedenti soddisfano i requisiti di cui all’ e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Tali procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
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Inviti congiunti a presentare proposte (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/695) — Testo vigente | Portale Normativo