Art. 25
Inviti congiunti a presentare proposte
In vigore dal 28 apr 2021
Inviti congiunti a presentare proposte
La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:
a)
i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni o agenzie scientifiche e tecnologiche;
b)
le organizzazioni internazionali;
c)
i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
Nel caso di un invito congiunto a presentare proposte, i richiedenti soddisfano i requisiti di cui all’ e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Tali procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Storico versioni
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