Art. 24

Inviti a presentare proposte

In vigore dal 28 apr 2021
Inviti a presentare proposte 1.   Il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro. 2.   In casi eccezionali possono essere organizzati inviti a presentare proposte ristretti, allo scopo di sviluppare attività aggiuntive o di inserire partner supplementari nelle azioni esistenti, qualora necessario per conseguire i rispettivi obiettivi. Inoltre il programma di lavoro può prevedere la possibilità che i soggetti giuridici di paesi con basse prestazioni in materia di R&I aderiscano ad azioni collaborative di R&I già selezionate, fatto salvo l’accordo del rispettivo consorzio e a condizione che non vi partecipino già soggetti giuridici di tali paesi. 3.   Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che: a) devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro; b) non rientrano nell’ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario. 4.   Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti a presentare proposte per i quali può essere attribuito il «marchio di eccellenza». Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.
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